Legislatura abortiva

Molte mamme e molti papà si chiedono che fine faccia il loro bambino nato morto (definendo “bambino” il prodotto abortivo in qualsiasi fase della gravidanza che sia di 5 settimane o che sia di 36 settimane). È bene sapere che si può ottenere il corpicino del proprio figlio, a qualunque età gestazionale egli sia nato morto, presentando alla direzione sanitaria apposita documentazione entro le 24 ore dalla sua nascita.
Andando nello specifico le disposizioni che regolamentano i casi di bambino “nato morto” sono leggermente diverse da quelle che regolamentano la sepoltura dell’embrione.

Si definiscono nati-morti, infatti, solo i bambini che abbiano superato le 28 settimane di gestazione al momento del parto. In questi casi vige l’obbligo di registrazione presso l’anagrafe, come previsto dall’art. 74 del Regio Decreto 09.07.1939 n. 1238 che cita testualmente: “Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita, indicando in questo secondo caso la causa di morte. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con il certificato di assistenza al parto di cui all’art. 70, comma quarto, ovvero con certificato medico. L’ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita, se trattasi di bambino nato morto, e fa ciò risultare a margine dell’atto stesso; egli forma anche quello di morte, se trattasi di bambino morto posteriormente alla nascita”.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. I parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare entro 24 ore dall’espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Per seppellire bambini in età gestazionale inferiore alle 20 settimane è necessario richiedere i resti mortali del bambino all’ospedale e i permessi per il trasferimento al cimitero all’ASL. Non si tratta di procedure difficili, ma è opportuno compierle con tempestività e precisione, e per far ciò bisogna dare informazioni esatte e chiare.

Bisogna: comunicare al più presto al Medico e all’Ostetrica che si vuole seppellire il bambino (in questo modo il Medico conserverà con cura il corpicino); inoltre è possibile chiedere all’Ostetrica di applicare sul contenitore in cui verrà posto il bimbo un’etichetta con scritto il nome che era stato scelto per lui, insieme al nome e cognome della mamma. Così il bambino verrà indicato con il proprio nome e non come “prodotto abortivo di ….”.

Bisogna presentare, come regolamentato dall’art. 7 commi 3 e 4 del D.P.R. 10.9.90 n. 285, entro le 24 ore dal parto la seguente domanda di sepoltura in carta semplice e in triplice copia (può essere compilata da parte della mamma, ma anche da un qualsiasi altro familiare) indirizzandola alla Direzione Sanitaria dell’A.S.L. n:…

Il/la Sottoscritt… ……………………………………..(nome e cognome del richiedente), domiciliata a ………………………………… in via ……………….., chiede che il suo bambino, al quale desiderava dare il nome di ………………………., venga sepolto individualmente secondo le disposizioni di Legge (DPR n. 285 del 10.9.1990, art. 7, commi 3 e 4).
(Data e Firma).

A questo documento bisogna allegare il certificato medico.

La prima copia va consegnata alla Capo Sala del reparto, la seconda dovrà essere consegnata alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale, mentre la terza copia sarà conservata dal richiedente e può servire come ricevuta delle altre due.
Alla domanda si dovrà, inoltre, allegare il certificato medico (anche quello è bene averlo in triplice copia), che sarà rilasciato dal ginecologo che ha seguito la gravidanza o che ha compiuto l’intervento e deve riportare la presunta età di gestazione e il peso del feto.

Per la sepoltura individuale della salma del piccolo, bisogna recarsi all’ufficio comunale competente per le sepolture, allo scopo di fissare le modalità che si ritengono più opportune (ad esempio: funerale o cerimonia, trasporto al cimitero, ecc…). In tale occasione si potrà comunicare il nominativo della impresa di Pompe Funebri, o in alternativa comunicare che si è scelto di affidare il trasporto al Comune. Su richiesta è possibile presentare per la sola visione (in quanto deve essere trattenuta in caso di difficoltà) la copia di richiesta della sepoltura con le apposite attestazioni di ricevuta. Lo spazio per la sepoltura al cimitero è in genere fissato nella zona prevista per i bimbi nati morti e prodotti del concepimento come previsto dall’art. 50, DPR 285/90 che cita testualmente “Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione: i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso; i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7; i resti mortali delle persone sopra elencate”.

Queste apparenti fredde leggi possono, come già detto in precedenza, apparire fuori luogo, ma per un genitore sapere di avere “un posto” dove andare a versare le proprie lacrime, oppure essere consapevoli di aver deciso di non ritirare l’embriocino o il corpicino, può essere di conforto, e può aiutarli ad attribuire un significato diverso all’evento.

Ma quando il feto nasce vivo come viene regolamentato l’aiuto medico dato?